Le definizioni
- ALIMENTARISTA: è il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio o impresa ed i suoi familiari che prestino attività - anche a titolo gratuito - nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;
- OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA): è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
FINANZIAMENTO CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ALIMENTI- Le tariffe previste dal D.Lgs. 194/2008
Il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n 194, disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Regolamento CE 882/2004.
I proventi sono riscossi dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, quale Autorità competente, e sono vincolati al finanziamento dei costi derivati dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, che sono svolte dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e dal Servizio Sanità Pubblica Veterinaria.
Ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve provvedere al pagamento delle tariffe per ciascuno dei propri stabilimenti.
(Leggi tutto il comunicato e scarica la norma e i moduli)
LINEE GUIDA REQUISITI DEI LABORATORI DI PRODUZIONE E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
I professionisti dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica, attraverso un gruppo di lavoro, hanno elaborato le linee guida relative ai requisiti igienico – strutturali – funzionali di base degli esercizi di produzione e somministrazione di alimenti a carattere familiare e artigianale più diffusi in ambito aziendale/provinciale.
L'apposita sezione dedicata con la possibilità di scaricare le linee guida e i recapiti degli uffici, è visualizzabile selezionando, con il tasto sinistro del mouse, questo collegamento.
L'operatore del settore alimentare (OSA) deve, per aprire un'attività per variare le produzioni in un'attività esistente per comunicare modifiche ai locali e/o alle attrezzature per subentrare in un'attività esistente per comunicare la cessazione di un'attività esistente presentare, agli uffici del Dipartimento di Sanità Pubblica, una notifica ai fini della registrazione, con la quale si assume direttamente la responsabilità di rispettare tutte le norme igienico sanitarie, senza altri obblighi; se l’attività necessita di riconoscimento, invece, deve presentare una domanda di riconoscimento (previsto solo per le aziende che trattano prodotti di origine animale, descritte nella Determina Regionale 9223/2008).
L'obbligo di formazione per gli alimentaristi, dopo l'abolizione del libretto di idoneità sanitaria, è stato introdotto e definito dalla Legge Regionale n 11 del 24/06/2003 e dalla Delibera di Giunta Regionale n 342 del 1/03/2004.
L'iscrizione ai corsi di formazione e/o aggiornamento per gli operatori alimentaristi, organizzati dal Dipartimento di Sanità Pubblica, può essere effettuata rivolgendosi alle sedi SIAN distrettuali, oppure tramite la procedura di iscrizione online.