Macellazioni ad uso famigliare

Istruzioni per accedere alla prevista prestazione di ispezione degli animali e delle carni a cura del Servizio Veterinario competente per territorio

Con l’emanazione del Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, che ha abrogato il Regio Decreto n. 3298 del 1928, il legislatore, al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, all’art. 16 ha dettato le nuove disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato, al di fuori di macelli registrati e/o riconosciuti, individuando nelle Regioni la competenza di disciplinare tale pratica.

Pertanto, a cura dei Comuni non sarà più emanata la consuetudinaria Ordinanza sindacale che regolamentava le macellazione di suini ad uso famigliare in virtù dell’abrogato Art. n. 13 del Regio Decreto n. 3298 del 1928.

Le nuove regole per lo svolgimento di questa attività sono state definite in Regione Emilia Romagna con l’emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 2045 del 28 novembre 2022.

Al fine di consentire nei Comuni della Provincia di Parma il regolare mantenimento della macellazione e lavorazione di carni suine da parte di privati nell’ambito di metodi e consumi tradizionali, si forniscono di seguito le indicazioni per trasmettere l’obbligatoria comunicazione alle sedi territoriali di competenza del Servizio Veterinario A. USL Parma e per usufruire delle nuove regole ed opportunità previste dalla DGR 2045/2022 legate alla istituzione del registro provinciale delle "Persone Formate" che sarà progressivamente attivato:

In applicazione della Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 141 del 10 ottobre 2022, confermata anche dai provvedimenti successivi attualmente in vigore, che ha escluso la provincia di Parma da quelle che possono procedere con il ripopolamento degli “allevamenti di suini familiari per autoconsumo” stante le misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) nel territorio nazionale,

Gli animali da sottoporre a macellazione ad uso famigliare dovranno:

- provenire esclusivamente da allevamenti autorizzati, registrati in Banca Dati Nazionale, e che nel caso specifico, effettuino la movimentazione

- essere trasportati presso l’abitazione del privato cittadino nell’immediatezza della macellazione che dovrà essere attuata senza che gli stessi soggiornino

-  essere accompagnati dal documento per la movimentazione degli animali rilasciato a cura del Servizio Veterinario competente dopo obbligatoria visita sanitaria all’allevamento nelle precedenti 24 ore, il documento avrà come causale  la dicitura “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”

Inoltre, in applicazione della DGR 2045/2022:

Come consuetudine il periodo in cui è consentita la macellazione dei suini ad uso familiare decorre dal mese di novembre al mese di marzo dell’anno successivo,

- è consentita la macellazione ad uso familiare nel corso dell’anno, di un numero massimo di animali/anno per famiglia anagrafica non superiore a QUATTRO;

- la commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per uso familiare è vietata e penalmente preseguibile;

- La comunicazione della macellazione, per il quale si allega modulo in calce alla presente, comprensiva di luogo e data, deve essere effettuata almeno 48 ore prima da parte del privato cittadino, al fine dell’attivazione della successiva prestazione ispettiva del Servizio Veterinario competente;

- La comunicazione dovrà essere fornita secondo le indicazioni predisposte nell’allegato 1 alla presente;

- I diritti sanitari relativi alle prestazioni ispettive saranno riscossi dal Servizio scrivente in applicazione del Tariffario in vigore;

- le operazioni di macellazione ed il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri si effettueranno solamente nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio;

- i suini macellati il sabato mattina, dovranno essere pronti per la visita sanitaria entro e non oltre le ore 10,00;

- i norcini e i prestatori d'opera impiegati nelle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni dovranno essere in possesso del previsto Attestato di Formazione di cui alla legge regionale n° 11 del 24 giugno 2003 e successive modifiche;

- La macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme del benessere animale ed è pertanto vietata la macellazione che non preveda lo stordimento dell’animale;

- Al momento della visita ispettiva a cura del Veterinario Ufficiale dovrà essere presentato il DOCUMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI rilasciato del veterinario Ufficiale presso l’allevamento di partenza

- le carni e i visceri degli animali macellati dovranno essere sottoposte a lavorazione solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale;

Si ricorda infine che sono in atto le procedure a cura del Servizio Veterinario dell’ A. USL Parma per l’istituzione del registro delle “Persone formate” in grado di svolgere tutte le attività compreso il campionamento e la consegna del campione di muscolo per esame trichinoscopico e saranno pubblicate le informazioni e le istruzioni sulle modalità per essere iscritti a tale registro.

La richiesta di macellazione dovrà essere trasmessa almeno 48 ore prima attraverso le modalità indicate nella allegata tabella:

 

                          MODULO COMUNICAZIONE MACELLAZIONE FUORI MACELLO

                             UFFICI SERVIZIO VETERINARIO ORARI E CONTATTI

 

 

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