Accreditamento corsi alimentaristi L.R. 11/03 e s.m.i.

I soggetti individuati dalla DGR 311/2019 per l’erogazione della formazione/aggiornamento ai sensi della L.R. 11/03 e s.m.i., ovvero Enti di formazione professionale, Associazioni di categoria di settore, Operatori del Settore Alimentare (solo per il proprio personale alimentarista) che intendono richiedere l’accreditamento di corsi di formazione/aggiornamento (di tipo frontale), basati su programmi compatibili con i contenuti formativi della DGR 311/2004, devono inviare al Servizio Igiene Alimenti, territorialmente competente,  domanda su apposito modulo

Ecco come fare: i responsabili dei corsi trasmettono, tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo sian_ausldiparma@pec.ausl.pr.it:

  • copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente. Se cittadino extra UE allegare anche permesso di soggiorno in corso di validità;
  • autocertificazione del/dei docenti, comprensiva del curriculum del personale docente preposto che riporti le esperienze lavorative nel campo della sicurezza alimentare e dichiarazione di presa d’atto dei criteri per la valutazione di compatibilità con quanto previsto dalla L.R. 11/03 e dalla DGR n.311/19 art. 9, nell’ambito degli obblighi formativi previsti ai sensi del Regolamento (CE) n.852/04 – Allegato II, capitolo XII;
  • copia del materiale didattico utilizzato;
  • relazione descrittiva delle modalità di gestione e svolgimento del corso.

 

L’attività di docenza può essere svolta da personale in possesso delle necessarie competenze e professionalità come di seguito indicato:

  • Medici e veterinari con esperienze lavorative e formative nel settore sicurezza alimentare.
  • Tecnici della prevenzione con esperienze lavorative e formative nel settore sicurezza alimentare.
  • Tecnologi alimentari con esperienze lavorative e formative nel settore della sicurezza alimentare.

 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica può valutare l’idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione di ulteriori soggetti in possesso di altra specifica formazione e con esperienze lavorative nel campo della sicurezza alimentare.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda deve avvenire l’accreditamento del corso che viene comunicato al richiedente tramite pec. Il termine dei 30 gg si considera interrotto qualora vengano effettuate delle richieste di chiarimento a chi ha presentato la domanda di accreditamento. Dal momento in cui parte la richiesta verrà ricalcolato un periodo di ulteriori trenta giorni.

L’accreditamento è valido per 5 anni dalla comunicazione (fatto salvo variazioni del materiale didattico o cambio docente che dovranno essere prontamente comunicate). Eventuali variazioni o del materiale didattico o del docente, ritenute compatibili col mantenimento dell’accreditamento, non comporteranno emissione di un nuovo documento di accreditamento.

L’accreditamento rilasciato dalle singole AUSL ha valenza su tutto il territorio regionale.

Un Ente già accreditato dalla AUSL per i corsi frontali, può tranquillamente proporre i corsi in modalità webinar o  videoconferenza che è simile al corso in aula (aula virtuale). Ovviamente occorre assicurare tutte le necessarie garanzie per attuare il riconoscimento dei partecipanti e la modalità di esecuzione dei test finali. Nell’attestato è necessario specificare tale modalità.

CORSI FAD

I corsi di formazione a distanza (FAD) o e-learning, in considerazione della loro potenziale valenza regionale, devono essere comunicati, tramite Posta Elettronica Certificata al Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna che provvederà a rilasciare un accreditamento regionale.

 

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modificato:giovedì 29 aprile 2021

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