Finanziamento controlli ufficiali e altre attività ufficiali Sicurezza Alimentare

Le tariffe previste dal D.Lgs. 32/2021 in vigore dal 01.01.2022

Il D. Lgs. n. 32/2021 reca Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Con il suddetto Decreto viene abrogato il D. Lgs. 194/2008.

Si riassumono, in estrema sintesi i principali contenuti e gli adempimenti in vigore dal 1.01.2022.

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del Reg. (UE) 2017/625.

Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico.

Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:

  1. a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  2. b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all’art. 2, c. 1, lettere b) c) e d) sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:

  1. a) la registrazione di cui all’articolo 6, comma 13;
  2. b) il riconoscimento di cui all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 13;
  3. c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta

di cui all’articolo 9;

  1. d) le autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 15 del decreto, ove previste.

 

Art. 5. Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l’esportazione

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all’attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi, costituiscono un compito istituzionale delle autorità competenti e sono effettuati nell’interesse e su richiesta dell’operatore.

L’AUSL, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell’interesse e su richiesta dell’operatore, finalizzati all’attività di esportazione, applica la tariffa su base oraria.

Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all’esportazione sono a carico dell’operatore, che provvede al pagamento all’Azienda sanitaria locale.

Art. 6. Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell’Asl

L'AUSL, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A, che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella. Il livello di rischio degli stabilimenti è definito nella relativa categorizzazione regionale.

Le tariffe forfettarie annuali sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale.

Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, si applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annuali, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque  assoggettati alle tariffe forfettarie.

È assoggettato alle tariffe forfettarie annuali lo stabilimento che ha iniziato una o più attività in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6.

Art. 8. Maggiorazioni

la tariffa su base oraria è maggiorata del 30 per cento, quando i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati:

  • in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
  • nei giorni festivi;
  • nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o di altra attività ufficiale.

 

Queste tariffe sono calcolate separatamente dalle altre tariffe. Sono sempre dovute, e non rientrano nel calcolo della tariffa di cui all’art. 6.

Il comma 4 prevede che le tariffe applicate all’operatore siano maggiorate dello 0,5 per cento per l’attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale.

Art. 9. Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall’Azienda sanitaria locale

  • comma 1: si applica la tariffa calcolata su base oraria, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali;
  • comma 2: i controlli ufficiali originariamente non programmati sono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata;
  • comma 3: per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta si intendono quelli richiesti dall’operatore interessato ai fini della esportazione compresi quelli per il rilascio di certificati e attestati ufficiali.
  • comma 9: gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati per i Controlli ufficiali originariamente non programmati e quelli effettuati su richiesta degli operatori sono a carico dell’OSA e vengono riscossi dall’Azienda Sanitaria Locale.

 

Art. 10. Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria

  • la tariffa oraria è quantificata in 80€ (espressa in ore e frazioni di ora);
  • la tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria, è determinata moltiplicando la tariffa oraria per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto;
  • la frazione oraria minima da considerare è il

 

Art. 13. Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell’Azienda sanitaria locale

gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono al competente Servizio (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione o Servizio Veterinario, nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Art. 17. Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento

  • comma 3: Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l’Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento, oltre agli interessi legali.
  • comma 4: Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in caso di ulteriore inadempimento, l’Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva
  • comma 6: Contestualmente all’avvio della procedura di cui al comma 4, l’Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta. 

Indirizzi pec a cui inviare il modulo 6 “Autodichiarazione per tariffe forfettarie”

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: SIAN_ausldiparma@pec.ausl.pr.it

Servizio Veterinario

Proprietà dell'articolo
modificato:sabato 8 gennaio 2022

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