Registrazione e riconoscimento delle attività del settore alimentare

Ogni impresa alimentare (di produzione, commercio, somministrazione, trasporto di prodotti alimentari e bevande)  deve essere registrata presso il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl.

REGISTRAZIONE

Sono soggetti a registrazione:

  • ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.
  • le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004:

- la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 3.500 capi  di volatili da cortile, piccola selvaggina da penna allevata e lagomorfi all’anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia in cui insiste l’azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;

  • la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell’ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
  • l’attività effettuata da parte di intermediari, comportante  la compravendita (con o senza raccolta e/o trasporto di prodotti primari senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi), con o senza sede di stoccaggio.

 

E’ necessario presentare Notifica ai fini della registrazione accedendo a SUAPER, la nuova piattaforma di inoltro e gestione pratiche della Regione Emilia-Romagna, disponibile all'indirizzo accessounitario.lepida.it o attraverso il SUAP di riferimento.

Il procedimento di registrazione prevede una tariffa di 20 euro.

 

RICONOSCIMENTO AI SENSI REG. CE 852/04
Sono soggette a Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/04 le attività di:

- produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, aromi ed enzimi;

- produzione e confezionamento di Integratori Alimentari;

- produzione e confezionamento di alimenti destinati alla prima infanzia (Dir. 2009/39, Dir 2006/141; Dir. 125/2006)

- produzione e confezionamento di alimenti destinati a fini medici speciali (AFMS) compresi quelli per la prima infanzia (Dir 2009/39, Dir. 2006/141; Dir 1999/21)

- produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP, esclusi quelli per la prima infanzia e quelli AFMS) (Dir. 2009/39)

- produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg CE 1925/2006)

- produzione di semi germogliati (Reg. CE 210/2013)

Al fine di ottenere il riconoscimento di un nuovo stabilimento, l’operatore presenta al SUAP del Comune dove è svolta l’attività la domanda in bollo come da modello B1 bis, scaricabile dal link visibile qui a fianco.

 

 

Proprietà dell'articolo
modificato:mercoledì 31 maggio 2023

In caricamento...