Registrazione e riconoscimento delle attività del settore alimentare

Ogni impresa alimentare (di produzione, commercio, somministrazione, trasporto di prodotti alimentari e bevande)  deve essere registrata presso il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl.

REGISTRAZIONE

Sono soggetti a registrazione:

  • ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.
  • le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004:

- la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 3.500 capi  di volatili da cortile, piccola selvaggina da penna allevata e lagomorfi all’anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia in cui insiste l’azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;

  • la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell’ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
  • l’attività effettuata da parte di intermediari, comportante  la compravendita (con o senza raccolta e/o trasporto di prodotti primari senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi), con o senza sede di stoccaggio.

 

E’ necessario presentare Notifica ai fini della registrazione accedendo a SUAPER, la piattaforma di inoltro e gestione pratiche della Regione Emilia-Romagna, disponibile all'indirizzo accessounitario.lepida.it 

 

RICONOSCIMENTO AI SENSI REG. CE 852/04
Sono soggette a Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/04 le attività di:

- produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, aromi ed enzimi;

- produzione e confezionamento di Integratori Alimentari;

- produzione e confezionamento di alimenti destinati alla prima infanzia (Dir. 2009/39, Dir 2006/141; Dir. 125/2006)

- produzione e confezionamento di alimenti destinati a fini medici speciali (AFMS) compresi quelli per la prima infanzia (Dir 2009/39, Dir. 2006/141; Dir 1999/21)

- produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP, esclusi quelli per la prima infanzia e quelli AFMS) (Dir. 2009/39)

- produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg CE 1925/2006)

- produzione di semi germogliati (Reg. CE 210/2013)

Al fine di ottenere il riconoscimento di un nuovo stabilimento, l’operatore presenta al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di riferimento attraverso la piattaforma SuapER della Regione Emilia Romagna la domanda in bollo come da modello B1 bis, scaricabile dal link visibile qui sotto.

Riconoscimento, registrazione ed i relativi aggiornamenti sono soggetti al versamento di diritti sanitari in base al tariffario vigente (Tariffe di cui alla Sezione 8 del D. Lgs. 32/21). Il pagamento è  successivo alla prestazione e da effettuarsi in seguito ad emissione di fattura da parte dell’Ente erogatore.

 

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modificato:martedì 20 giugno 2023

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