Indennizzo legge 210/92 per danno da vaccinazione, trasfusione e somministrazioni di emoderivati: INFORMAZIONI UTILI

La Legge 210/92 prevede un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati che ne facciano richiesta. 

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda: 

  • persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: 1. vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie, eseguite anche per necessità lavorative (lavoratori esposti a rischi specifici, operatori sanitari, trasfertisti); 2. vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, comma3).
  • persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica
  • persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati
  • personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV
  • personale sanitario di ogni ordine e grado che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbia riportato danni permanenti all’integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati da soggetti affetti da epatiti (sentenza 476/2002 Corte Costituzionale)
  • persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate che hanno diritto all’indennizzo ai sensi della L. 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione.
  • in caso di morte del danneggiato, gli eredi avranno diritto ai ratei maturati e non riscossi, inoltre, se a causa delle patologie previste dalla  210/92, dovesse derivare la morte dell'indennizzato, gli eredi potranno presentare specifica domanda, optando tra assegno reversibile per 15 anni o una somma una tantum. 

 

Scarica il modulo di domanda - INDENNIZZO L.210/92 

Scarica il modulo di domanda - EREDI 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata personalmente all'Ufficio legge 210/92, su appuntamento oppure inviata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (pec), indirizzo: sanitapubblica@pec.ausl.pr.it.

Informazioni e richiesta appuntamenti riguardanti la presentazione della domanda potranno essere richieste dagli interessati all'Ufficio Legge 210/92, Dipartimento di Sanità Pubblica  – AUSL di Parma, Via Vasari,13/a – Parma - tel 0521.396568 o 0521.396564.

 

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modificato:venerdì 27 settembre 2024

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