Dichiarazione di conformità per gli impianti

L'installatore di un impianto (datore di lavoro) è tenuto per legge a presentare dichiarazione di conformità che l'installazione dell'impianto è stata compiuta in conformità a disposizioni legislative particolari o a specifiche norme tecniche.

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità in originale, copia conforme o fotocopia, all’ISPESL e all’AUSL competente per territorio.

L'invio della dichiarazione di conformità relativamente alla messa in servizio / omologazione d impianti elettrici di messa terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti in luoghi con pericolo di esplosione deve avvenire esclusivamente tramite SUAP,  lo Sportello Unico per le attività produttive.


La dichiarazione di conformità, redatta su moduli conformi agli allegati I e II del DM 37/08, deve essere correttamente compilata in ogni sua parte e firmata dal dichiarante / responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

L’obbligo di invio della dichiarazione sussiste solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito trasformazioni sostanziali, così come definite nella circolare ISPESL 12988 del 24/10/1994.

Non sussiste nessun obbligo di invio della dichiarazione di conformità per gli impianti che abbiano subito ampliamenti e modifiche dei quadri principali e secondari. In questi casi, la dichiarazione deve essere conservata sul posto a disposizione degli organi di vigilanza.

Si ribadisce inoltre che, ai fini degli obblighi dell’art. 2 comma 2 del DPR 462/01, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti. Tali allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi disponibili in occasione delle verifiche.
 

    Informazioni

    Lo Sportello Unico per le attività produttive è uno strumento del Comune, o dell’Associazione di Comuni, che gestisce unitariamente una serie di procedimenti che prima richiedevano al cittadino un "pellegrinaggio" tra diversi uffici e diversi enti (con il SUAP ogni imprenditore, associazione, progettista o consulente ha come punto di riferimento un unico ufficio per la presentazione della pratica e per le informazioni generali).


    I SUAP nel Parmense

    Tutto il territorio provinciale è suddiviso in Sportelli unici associati ognuno dei quali ha un Comune capofila:

    • SUAP VAL CENO (con i Comuni di Varano dè Melegari, Bore, Pellegrino P.se, Solignano, Varsi – Comune capofila Varano Melegari);
    • SUAP ALTA VALLE DEL TARO (con i Comuni di Borgotaro, Albareto, Compiano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola – Comune capofila Borgotaro);
    • SUAP UNIONE PEDEMONTANA (con i Comuni di Traversetolo, Collecchio, Felino, Sala Baganza, Montechiarugolo – Comunecapofila Traversetolo),
    • SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE (con i Comuni di Sorbolo, Colorno, Mezzani – Comune capofila Sorbolo).
    • Tutti gli altri 28 SUAP sono strutturati come Sportelli singoli
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    modificato:lunedì 17 febbraio 2014

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