Esenzione per invalidità

La richiesta per il rilascio dell'attestato di esenzione può essere fatta anche online. Clicca qui per maggiori informazioni


Hanno diritto all’esenzione dal ticket per invalidità i cittadini con invalidità civile, di guerra, del lavoro, con cecità, sordomutismo, vittima di atti di terrorismo e della criminalità organizzata e familiari, i pazienti danneggiati da complicanze irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Possono usufruire di questa esenzione i cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al SSN. Per i cittadini comunitari in possesso di tessera sanitaria europea (TEAM) la certificazione di invalidità rilasciata all’estero deve essere valutata, per il suo riconoscimento / equiparazione, da un medico funzionario del Distretto.

L’esenzione dal pagamento del ticket può essere totale (cioè riferita a tutte le prestazioni) o parziale (riferita solo alle prestazioni correlate alla patologia).


Il diritto all’esenzione è certificato da un’apposita tessera di esenzione, che viene rilasciata dallo sportello unico del Distretto di residenza, a cui la persona interessata presenta la certificazione che documenta lo stato di invalidità e/o i requisiti che danno diritto all’esenzione. Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica dell'Ausl di residenza. La tessera di esenzione può avere scadenza illimitata o limitata.

L’esenzione viene registrata nel sistema informativo dell’Azienda Usl ed è inviata in automatico al medico di famiglia/pediatra della persona interessata.

Per fruire di questa esenzione è necessario che nella ricetta di prescrizione il medico di famiglia / pediatra / specialista indichi, nell’apposito campo dell’impegnativa, il codice identificativo dell’invalidità riconosciuta.

 

Hanno diritto all'esenzione totale per invalidità le seguenti categorie:

invalidi di guerra

  • G01  Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione  diretta vitaliza e deportati in campi di sterminio (ex art. 6 DM 1.2.1991)

 

invalidi per lavoro

  • L01   Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • L02   Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)

 

invalidi per servizio

  • S01   Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • S02   Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art. 6 DM 1.2.1991)

invalidi civili

  • C01   Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • C02   Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • C03   Invalidi civili con riduzione della caoacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • C04   Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art. 5 D.Lgs 124/98)
  • C05   Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art. 6 DM 1.2.1991)
  • C06   Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (art. 6 DM 1.2.1991, ex art. 7 L. 482/68 come mod. dalla L. 68/99)

invalidi - vittime atti terrorismo

  • I48.G  Vittime atti di terrorismo e stragi (L. 206/04) con ivalidità permanente => 80%
  • I48.P  Vittime atti di terrorismo e stragi (L. 206/04) con invalidità inferiore all'80% e familiari delle vittime (a prescindere dal tipo di invalidità)

 

 

Questi assistiti hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità. Hanno diritto all'esenzione parziale per invalidità le seguenti categorie:

invalidi di guerra

  • G02  Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art. 6 DM 1.2.1991)

invalidi per lavoro

  • L03   Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità  (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • L04   Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 DM 1.2.1991)

invalidi per servizio

  • S03   Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8°  (ex art. 6 DM 1.2.1991)

Dove rivolgersi

Per informazioni: Uffici Relazioni con il Pubblico presenti nei quattro distretti dell’Azienda

Per rilascio tessera di esenzione: Sportelli Unici presenti nei quattro distretti dell’Azienda

Note

L'invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e ratificata dalla Commissione Medica del Ministero del Tesoro.

L'invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità per servizio e di guerra.

L'invalidità per lavoro è certificata dalla Commissione INAIL per l'accertamento dell'invalidità per lavoro.

Proprietà dell'articolo
modificato:lunedì 10 luglio 2023

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