OBBLIGO VACCINALE E SANZIONI: COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE

Informazioni e procedure per la trasmissione all'Ausl delle certificazioni relative al mancato obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da SARS-CoV-2

ATTENZIONE PAGINA IN AGGIORNAMENTO


 

Chi ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio,  per inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legge n.44/2021 (articolo 4-quater, e articoli 4, 4-bis e 4-ter) che dispone l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2, può comunicare all'Azienda sanitaria locale competente entro 10 giorni dalla ricezione della sanzione l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a osservare l'obbligo.

Di seguito le principali casistiche e le istruzioni per la presentazione.

RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO RICEVUTO LA NOTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Molte persone hanno ricevuto la comunicazione perché nonostante vivano all’estero da anni nelle banche dati nazionali risultano ancora residenti in Italia.

  • Se si sono vaccinate devono rivolgersi alla AUSL, attraverso la pec sanzionecovid@pec.ausl.pr.it per far registrare le somministrazioni estere nel Sistema TS fornendo il Codice Fiscale (dato necessario). Se le date sono conformi con l’obbligo il procedimento verrà annullato centralmente.
  • Se non si sono vaccinate devono inviare alla e-mail ministeriale obbligovaccinale@sanita.it la documentazione che attesti il cambio di residenza.

 

EREDI DI PERSONE DECEDUTE CHE HANNO RICEVUTO LA NOTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Ministero comunica che sono state purtroppo inviate alcune comunicazioni a persone decedute.

In questi casi i familiari possono segnalarlo scrivendo a obbligovaccinale@sanita.it e allegando oltre alla comunicazione ricevuta se possibile anche il certificato di morte.


CITTADINI ESENTI O IMPOSSIBILITATI A FARE LA VACCINAZIONE

La documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il modulo web, accessibile con autenticazione tramite SPID, che consente al cittadino di inserire i propri dati, allegare la scansione della sanzione e la documentazione attestante l’esonero/differimento.Per accedere al modulo web, clicca qui.

Chi non dispone di SPID può utilizzare la PEC sanzionecovid@pec.ausl.pr.it allegando:

  1. la copia fronte e retro di un documento di identità;
  2. la scansione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
  3. la documentazione attestante l’esonero ovvero altra documentazione a giustificazione della assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione
  4. Un recapito telefonico

 

Attenzione: Dichiarazioni incomplete e non verificabili non saranno prese in considerazione e il nominativo sarà comunicato all'Agenzia Entrate per emissione della sanzione.

Precisazione sulla documentazione da presentare

Il certificato di esenzione dall’obbligo della vaccinazione o di differimento della stessa è rilasciato da un medico autorizzato ed è registrato esclusivamente sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Il certificato deve essere rilasciato entro la data a decorrere dalla quale è prevista la sanzione amministrativa. I certificati cartacei rilasciati a qualsiasi titolo e da qualsiasi Medico al di fuori del sistema elettronico TS non sono ritenuti validi, eccezione fatta per i certificati cartacei rilasciati nel periodo precedente all’avvento della digitalizzazione mediante Sistema TS. In questo caso si dovrà trattare di certificati redatti sul modello ministeriale dal meico di medicina generale o medici vaccinatori e regolarmente inseriti sul Portale SOLE regionale.

Non sarà tenuta in considerazione documentazione sanitaria di alcun genere diversa dalla certificazione di esenzione, così come motivazioni riguardanti aspetti sanitari non potranno essere oggetto di eventuale contraddittorio.

L’attestazione dell’assoluta e oggettiva impossibilità di adempiere all’obbligo vaccinale documenta in modo circostanziato, le situazioni riconducibili a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto tenuto all’obbligo vaccinale, che hanno di fatto impedito la somministrazione di vaccino. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: ricoveri in strutture sanitarie e sociali, soggiorni al di fuori del territorio nazionale durante il periodo di vigenza dell’obbligo vaccinale (documentati), vaccinazioni effettuate con tipologia di vaccino non riconosciuta per la quale è tuttavia prevista la possibilità di richiamo con booster accreditato entro 180 giorni dall’ultima somministrazione.

 

CITTADINI CHE SI SONO POSITIVIZZATI AL VIRUS (CON CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL'AZIENDA SANITARIA) ENTRO IL TERMINE DELL’OBBLIGO VACCINALE

La normativa prevede che in caso di infezione da Sars-COV-2 la persona deve vaccinarsi alla prima data utile, che, per chi non si è mai vaccinato è a 90 giorni e per chi deve fare il richiamo è a 120 giorni da inizio infezione.

Si precisa che pregresse infezioni risultanti da esami sierologici o da test antigenici eseguiti in autotesting, senza il rispetto delle indicazioni previste nella DGR n. 33 del 17.02.2022, non sono valide ai fini della determinazione del soggetto come caso positivo. Per tale motivo, in assenza di positività certificata da un'Azienda sanitaria (anche estera), non possono essere considerate al fine del differimento temporale dell’obbligo vaccinale.

Anche in questo caso, la documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il modulo web, disponibile di seguito e accessibile con autenticazione tramite SPID, che consente al cittadino di inserire i propri dati, allegare la scansione della sanzione e la documentazione attestante l’esonero/differimento. Per accedere al modulo web, clicca qui.

Chi non dispone di SPID può utilizzare la PEC sanzionecovid@pec.ausl.pr.it allegando:

  1. la copia fronte e retro di un documento di identità;
  2. la scansione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
  3. il certificato di isolamento dell'Azienda sanitaria
  4. un recapito telefonico

 

CITTADINI CHE SI SONO VACCINATI OLTRE IL TERMINE DELL'OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione eseguita oltre il termine previsto dall’art. 4 sexies D.L. n. 44/2021 non esenta l'Ausl dal comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la posizione di inadempimento all’obbligo vaccinale (sia ciclo primario che dose booster) del soggetto, in quanto la vaccinazione risulta oggettivamente eseguita in data successiva a quella prevista dalla norma quale presupposto della irrogazione della sanzione pecuniaria.

Note

ATTENZIONE 

Si precisa che l'indirizzo PEC sanzionecovid@pec.ausl.pr.it riceve anche le e-mail normali

Proprietà dell'articolo
modificato:lunedì 2 gennaio 2023

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