Ticket, ecco le novità dal 2 maggio

Previsto contributo aggiuntivo sui farmaci, esentate le fasce più vulnerabili per reddito o patologia. Modificata anche l’esenzione prime visite per famiglie con 2 o più figli

02/05/2025 - È in vigore dal 2 maggio 2025 la riforma dei ticket sui farmaci introdotta dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 390 del 24/03/2025 per continuare a garantire la sostenibilità e la qualità del sistema sanitario regionale, pubblico e universalistico, e far fronte ai tagli del Governo.

Dal 2 maggio è dunque previsto per farmaci di fascia A un contributo pari a 2,20 euro a confezione di medicinale, fino ad un massimo di euro 4 euro a ricetta.

Continuano a essere esentati dal pagamento del ticket i cittadini in condizione di vulnerabilità, per reddito o patologia.  Nello specifico restano esclusi dal pagamento del ticket e solo per i farmaci correlati alla patologia i cittadine e cittadini con patologia cronica e invalidante o per malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017 e quelli sottoposti a terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro. Sulla ricetta il medico prescrittore deve evidenziare la patologia che dà diritto all’esenzione.

Sono esclusi anche le cittadine e i cittadini:

  • invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio;
  • ciechi e sordomuti;
  • danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
  • con meno di 6 anni o più di 65 anni con il codice di esenzione E01;
  • disoccupati – e loro familiari a carico – con il codice di esenzione E02;
  • titolari di assegno sociale – e loro familiari a carico con il codice di esenzione E03;
  • titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con il codice di esenzione E04;
  • stranieri già in possesso di esenzione ticket; detenuti o internati.

 

Resta a carico del cittadino l’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente farmaco generico, anche per chi è titolare di esenzione dal ticket. Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente (generico) a carico del Servizio sanitario ma se il cittadino sceglie comunque il farmaco di marca dovrà pagare la differenza di prezzo, come stabilito dalla L. 405/2001. Solo gli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo non sono tenuti al pagamento di tale differenza di costo tra il farmaco di marca e il farmaco generico.

Ulteriore novità è quella relativa alle prime visite specialistiche per le famiglie con almeno due figli a carico: resterano gratuite solo per i figli fino ai 14 anni compiuti. Qui maggiori informazioni

 

 

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modificato:venerdì 9 maggio 2025

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