Permesso sosta e circolazione per invalidi, disabili o per persone con deficit motori (anche temporanei)

Il contrassegno speciale di circolazione e sosta dei veicoli a soggetti aventi capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta è rilasciato dagli uffici competenti del Comune di residenza a seguito di:
  • presentazione del verbale di handicap (Legge 104/92) o invalidità civile qualora la Commissione valutatrice abbia rilevato la presenza dei requisiti (in tal caso nel verbale è presente la specifica dizione di legge);
  • certificazione rilasciata dall'ambulatorio medico-legale del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl, a seguito di visita medica con valutazione della documentazione sanitaria presentata. 

 

Accertamento e rilascio della certificazione dell'Ausl

Per prenotare l’accertamento occorre chiamare il numero verde 800.629.444 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30 o tramite CUPWEB/fascicolo sanitario elettronico. Per il rilascio della certificazione è necessario che si presenti di persona il soggetto non deambulante, con la documentazione medica attestante le patologie per le quali viene richiesto il certificato e il documento d'identità in corso di validità.

Dopo l’anamnesi e la valutazione della documentazione, i medici dell’Ausl effettuano un esame obiettivo, per valutare l’entità del deficit motorio, quanto questo incida sulla deambulazione (cioè sulla facoltà di camminare) e se questa risulti ridotta o impedita in modo permanente o temporaneo. Nello specifico, tale deficit deambulatorio deve essere di una certa gravità (come da normativa sensibilmente ridotto), determinante uno svantaggio sociale, come, ad esempio, una rilevante difficoltà all'utilizzo autonomo dei mezzi pubblici, sia per problemi di accesso agli stessi, che per l'eventuale esposizione a elevato rischio di caduta.

Si ricorda che il permesso viene concesso anche in presenza delle seguenti casistiche: 

APPARATI

SCHEMI VALUTATIVI

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

 

  • insufficienza cardiaca con frazione di eiezione non superiore al 30%.
  • arteriopatia cronica ostruttiva degli arti inferiori che comporta gravissima claudicatio con danno ischemico nel III-IV stadio, secondo la scala di Fontaine Leriche ovvero laddove sia evidenziabile, attraverso le indagini strumentali, una stenosi superiore al 70%.

APPARATO RESPIRATORIO

 

  • dispnea dopo sforzi di lieve entità con complicanze cardiache o soggetti in O2 terapia per almeno 18-20 ore /die o con deficit deambulatorio marcato indicato tramite test del cammino.

PATOLOGIE NEOPLASTICHE

  • forme in fase avanzata comportanti marcata astenia determinata sia dalla gravità della patologia in base e/o conseguente alla effettuazione di specifiche terapie o dovuta ad alterazioni di tipo secondario.

APPARATO URINARIO

 

  • soggetti nefropatici in trattamento dialitico permanente solo e soltanto in presenza di marcata astenia e compromissione dello stato generale in maniera continua e altamente debilitante.

ORGANI DI SENSO

 

  • ciechi assoluti o ciechi ventesimisti se con particolare deficit campimetrico e patologia tale da rendere rischiosa per la propria incolumità una deambulazione prolungata.

APPARATO PSICHICO

 

  • deambulazione afinalistica derivante da quadri di severo deterioramento mentale o da altre forme psicopatologiche che portino una stretta sorveglianza della persona o che implichino il rifiuto del soggetto a camminare ed eseguire minimi sforzi.

Se l’invalidità è permanente, il contrassegno rilasciato dal Comune ha una validità di 5 anni. Per il rinnovo basterà una semplice certificazione del medico curante attestante la permanenza dei requisiti.

Se  temporanea, la validità del permesso rilasciato dal Comune corrisponde alla data di scadenza indicata dal certificato medico. Alla scadenza il permesso potrà essere rinnovato solo dopo visita presso gli ambulatori AUSL come precedentemente indicato (qualora i requisiti siano ancora presenti).

Si ricorda che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo né alla titolarità della patente di guida, può essere utilizzato per la circolazione purché l’interessato sia a bordo del veicolo.

Proprietà dell'articolo
modificato:giovedì 2 novembre 2023

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