Bonifica di materiali contenenti amianto: le procedure operative

LAVORI EDILI IN PRESENZA DI AMIANTO ED INTERVENTI DI BONIFICA EFFETTUATI DA DITTE SPECIALIZZATE

Le imprese che effettuano rimozione di materiale contenente amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto devono inviare, tramite pec, al Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per il territorio, l’indicazione del luogo ove avviene la bonifica, con apposito piano di lavoro.

Scarica il modello "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto".

Tali imprese devono essere iscritte all’Albo Gestori ambientali nelle categorie 10A per matrice compatta, o 10B per materiali d’attrito (la categoria 10B comprende anche la precedente).

Il piano deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro tale periodo lo SPSAL non formula motivata richiesta di integrazione, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

Nel caso in cui la data prevista nel piano di lavoro non venga rispettata, l’impresa esecutrice deve inviare, entro 48 ore prima dell’inizio dei lavori, allo SPSAL competente, la nuova data prevista per l’inizio dei lavori.

L’obbligo di preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, in tale ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal Datore di Lavoro l’indicazione dell’orario di inizio delle attività. 

Le imprese che effettuano lavori di manutenzione di impianti e strutture che non implicano la rimozione dei materiali contenenti amianto ma che potrebbero intaccare l’integrità del manufatto con conseguente rilascio di fibre, devono inviare allo SPSAL competente per territorio dove avviene l’intervento, prima dell’inizio dei lavori, apposita notifica di inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto  secondo l’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Scarica la notifica di inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto 

Al termine dell’intervento, l’impresa esecutrice deve trasmettere allo SPSAL competente per territorio copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti all’impianto di smaltimento.

Le imprese che effettuano lavori di smaltimento e/o bonifica di materiali contenenti amianto devono compilare ed inviare annualmente allo SPSAL e alle Regioni, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività d’impresa, preferibilmente entro il 28 febbraio di ogni anno, apposito modello contenente i dati relativi alle lavorazioni svolte nell’anno solare precedente.

Scarica il modello "Relazione annuale amianto"

Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, la relazione annuale deve essere trasmessa al seguente indirizzo: Assessorato Politiche per la salute, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali- Servizio Sanità Pubblica, viale Aldo Moro, 21 40127 Bolognao preferibilmente essere inserita all’interno del PROGETTO SIRSA


RIMOZIONE DI MATERIALE FRIABILE, RIUTILIZZO DEL SITO 

Dopo gli interventi di bonifica il proprietario dell’immobile deve chiedere l’apposita certificazione per il riutilizzo dell’area. La domanda deve essere presentata allo SPSAL competente per territorio, anche via pec, e deve riportare informazioni sul sito bonificato e il riferimento al relativo piano di rimozione (già presentato). La certificazione di “restituibilità” viene rilasciata dopo la verifica ambientale, e attesta che è stata effettuata la valutazione dei livelli di concentrazione delle fibre di amianto disperse nell’aria e che le aree interessate possono essere rioccupate in sicurezza. La prestazione è a pagamento (tariffa € 73,00 per la certificazione più le spese dell’analisi del filtro in SEM, fatturate da ARPAE).


E.S.E.D.I. Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità

Meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto, e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente e adeguata, possono svolgere brevi e sporadici interventi non continuativi su materiali contenenti amianto di: manutenzione, rimozione senza deterioramento, incapsulamento o confinamento, su piccole superfici, per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento, per non più di 2 interventi al mese. 

All’ intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di tre addetti contemporaneamente e, se non possibile, il numero degli addetti destinati all’intervento deve essere limitato il più possibile.

E’ stato individuato l’elenco delle attività e sedi nella Circolare del Ministero del Lavoro del 25.01.2011. Scarica la circolare


RIMOZIONE DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI

Il privato cittadino proprietario di piccole quantità di materiale contenente amianto, che intende effettuarne la rimozione o lo smaltimento, deve attenersi alle modalità operative descritte nel documento allegato, secondo le linee guida approvate con la delibera 1071 del 01/07/2019 della Regione Emilia-Romagna.

Il Piano operativo semplificato per l’autorimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto in matrice compatta, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato tramite pec al Servizio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica, o presentato presso le sedi territoriali dello stesso, e dovrà accompagnare i rifiuti al momento della raccolta da parte della ditta obbligatoriamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle specifiche sezioni. (Scarica qui la guida per la microraccolta dell'amianto per le utenze domestiche)


VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI METERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il proprietario di un immobile ove sono presenti materiali contenenti amianto deve effettuare la valutazione del rischio.

In base al risultato della valutazione e dunque della classificazione dovrà poi adottare le relative misure di contenimento del rischio, prevedendo delle apposite procedure di sicurezza per chi può operare nei pressi o sui materiali contenenti amianto e ripetere periodicamente la valutazione del rischio.

Se all’interno dell’edificio vi è svolta un’attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà provvedere alla valutazione del rischio specifico in base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per la valutazione dello stato di degrado delle coperture in materiale contenente amianto in matrice compatta può essere utilizzato il modello di valutazione predisposto dalla Regione Emilia Romagna.

I materiali in opera contenenti amianto in matrice friabile devono essere oggetti di ispezione almeno una volta all’anno e il rapporto inviato allo SPSAL competente per territorio, al fine dell’adempimento di quanto previsto dal punto 4 del Decreto 6.09.1994.

Scarica le Linee guida Regione E-R per la valutazione delle coperture in cemento/amianto

Scarica il testo del Decreto 6.09.1994

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’ARPA Emilia-Romagna

Scarica in allegato la brochure della Regione LAVORATORI EX ESPOSTI AMIANTO - Assistenza informativa e sanitaria

 

 

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modificato:venerdì 23 febbraio 2024

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