Autorizzazione al funzionamento delle strutture accoglienti minori

Le strutture che accolgono minori debbono essere in possesso della preliminare autorizzazione al funzionamento, rilasciata dal Comune territorialmente competente.

Il Comune, per rilasciare l’autorizzazione, deve acquisire il parere della Commissione Aziendale di esperti istituita presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.

L’autorizzazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata previa richiesta al Comune da inoltrarsi almeno novanta giorni prima della scadenza.

I Requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento sono definite dalla deliberazione di Giunta Regionale n.  1904/2011 e successive modifiche e integrazioni (DGR 1106/2014 –– DGR 1153/2016)

Nelle strutture autorizzate trova  applicazione anche la DGR 1490/2014 in relazione all’accoglienza straordinaria di minori stranieri non accompagnati.

I Progetti sperimentali sono soggetti al parere del Nucleo di Valutazione Regionale secondo  le procedure indicate al punto 10 della parte III^ della DGR 1904/11 e s.m. e i.

 La domanda deve essere inoltrata tramite pec al Comune  territorialmente competente.


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Informazioni

Sede di Presidenza e Segreteria  - via Vasari  13 Parma - Dipartimento di Sanità Pubblica

telefono Segreteria 0521/396414

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modificato:mercoledì 29 giugno 2022

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