Gara brokeraggio: i quesiti e relative risposte con documenti allegati

Quesito 1

In relazione alle modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, Vi chiediamo di precisare meglio cosa debba essere rappresentato nella Prima Parte dell’offerta (“per ogni sezione del capitolato tecnico dovrà essere illustrata la modalità di esecuzione del servizio in ottemperanza alle caratteristiche tecniche di minima così come elencate per singoli”), posto che è chiaro che nella Seconda Parte debbano essere descritte le modalità di svolgimento dei servizi dettagliati agli artt. 21.1 e 21.2.

Risposta: Si precisa che nella prima parte della relazione tecnica il concorrente dovrà descrivere le modalità di esecuzione del servizio in ottemperanza alle caratteristiche tecniche descritte per singoli punti, così come riportato nel bando disciplinare di gara; nella seconda il concorrente dovrà esplicitarle analiticamente (per ciascun criterio/subcriterio di valutazione come indicato nella tabella di cui agli artt. 21.1 e 21.2 del disciplinare di gara.).Si conferma che la suddivisione in prima e seconda parte è funzionale alla Stazione appaltante al fine di consentire alla commissione giudicatrice l’espressione del relativo giudizio/punteggio.


Relativamente alla formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di confermarci che, così come previsto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sia necessario indicare nel modello i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell’attività svolta dall'impresa in percentuale rispetto all'importo dei ricavi.

Risposta: Si conferma che non è necessario indicare nella scheda di offerta economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell’attività svolta dall'impresa in percentuale rispetto all'importo dei ricavi.


Per quanto concerne l’art. 16 del CSA (Trattamento dei dati personali) che prevede che l’aggiudicatario sarà nominato quale Responsabile del Trattamento dei dati segnaliamo che la specificità dell’attività posta in essere dal broker (ad esempio consulenza sui rischi, negoziazione del prezzo e collocamento dei predetti rischi sui mercati assicurativi) dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell’inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (“Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi” e “Esonero dall'informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativa”) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L’attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.

Risposta: Si evidenzia che l’attività di brokeraggio costituisce attività svolta su incarico del cliente, ovvero attività delegata; di conseguenza, il trattamento di dati personali eventualmente connesso allo svolgimento di tale attività, essendo eseguito “per conto” del cliente (nel caso Azienda contraente), deve essere disciplinato da un atto giuridico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali non risulta alcuna “assimilazione analogica” tra la figura del broker con quella dell’impresa di assicurazioni, la cui attività, al contrario, non può in alcun modo, neanche astrattamente, formare oggetto di “delega” potendo essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati sottoposti ad una specifica disciplina di settore). La portata dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto è dunque da intendersi limitatamente alle prestazioni che comportano attività di trattamento di dati personali essenzialmente riconducibili alle prestazioni di cui all’art. 4, lett. d), punto 1.1 del CSA (assistenza nella gestione dei sinistri, informazioni sullo stato delle pratiche), atteso che le altre prestazioni oggetto del contratto di brokeraggio assicurativo comportano un trattamento di dati aggregati ed anonimi per i quali non trova applicazione la normativa in materia di privacy. Si conferma pertanto che il broker debba assumere la qualità di “Responsabile del trattamento”.


Infine, per poter impostare un’Offerta Tecnica che risponda alle Vostre specifiche esigenze, chiediamo di ricevere copia della seguente documentazione: 1) statistica sinistri degli ultimi 10 anni di ciascuna Azienda Sanitaria aderente all'AVEN; 2) piani di gestione del rischio di ciascuna Azienda Sanitaria; 3) linee guida regionali in tema di gestione del rischio; 4) elenco delle coperture in corso per ciascuna Azienda con data di scadenza e importo dei premi annui imponibili; 5) copia delle attuali coperture assicurative di ciascuna Azienda Sanitaria.

Risposta: Si pubblicano

  • statistiche sinistri disponibilidi tutte le Aziende AVEN riferite alle polizze in corso aggiornate afebbraio 2020.
  • piani di gestione del rischio di ciascuna Azienda Sanitaria;
  • Per quanto riguarda gli indirizzi regionali in tema di sicurezza delle cure, è possibile consultare il sito regionale al seguente link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/assistenza-ospedaliera/sicurezza-cureall'interno del quale son contenuti i documenti regionali in tema di sicurezza delle cure.
  • elenco delle coperture in corso per ciascuna Azienda con data di scadenza e importo dei premi annui imponibili.
  • copia delle attuali coperture assicurative di ciascuna Azienda Sanitaria.

 

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Questito 2

Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria (n.5: “fatturato specifico medio annuo: aver maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara un fatturato medio annuo riferito ai soli servizi di brokeraggio assicurativo (pertanto in caso di incasso di premi per conto delle Compagnie Assicuratrici il presente requisito deve riferirsi al solo ammontare delle provvigioni), erogati a favore di Aziende sanitarie/ospedaliere o comunque strutture sanitarie pubbliche o private, almeno pari ad euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00”) si chiede che lo stesso sia comprovabile attraverso originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo commissioni percepite e del periodo di esecuzione, ciò in considerazione del fatto che il fatturato indicato nel bilancio della società è unico e non è distinto a seconda delle diverse tipologie di enti;

Risposta: Il requisito può essere comprovato anche attraverso originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo commissioni percepite e del periodo di esecuzione


Chiediamo, ai fini della redazione e personalizzazione dell’offerta tecnica, per ogni ente aderente, la statistica sinistri degli ultimi 5 anni e copia delle polizze;

Risposta: Sono pubblicate le statistiche sinistri disponibili di tutte le Aziende AVEN riferite alle polizze in corso aggiornate a febbraio 2020.


Si chiede inoltre di confermare che nella seconda parte della Relazione tecnica, per le parti già trattate nella prima parte sia possibile fare un rimando al paragrafo/sezione della prima parte in cui viene descritto l’aspetto del servizio, oggetto del criterio di attribuzione del punteggio tecnico;

Risposta: Si conferma


Si chiede di confermare che si debba indicare un solo Referente Unico del Servizio per tutte le Committenti;

Risposta: Fermo restando che ogni Azienda deve avere un referente, si conferma la possibilità di indicare un unico nominativo che potrà essere referente per tutte le Aziende


Si chiede di confermare che l’offerta tecnica debba essere redatta in massimo 40 facciate (ossia 20 pagine fronte e retro);

Risposta: Si conferma


Si chiede infine di specificare dove debba essere inserita la descrizione degli strumenti informatici e come sarà valutata in quanto a pagina 25 del disciplinare si fa riferimento al “criterio 1b articolo 5 del capitolato” tuttavia non presente nel capitolato stesso. In ogni caso, qualora venga confermata la necessità di allegare una descrizione a parte e senza testo, chiediamo di confermare che, in caso di possesso di più di uno strumento informatico, possano essere dedicate 10 facciate per ciascuno strumento informatico.

Risposta: Si chiarisce che per mero errore materiale a pag. 25 del disciplinare, all’interno del punto 19. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA,  è stata inserita la frase “per quanto riguarda specificatamente il sub criterio 1b) della tabella di cui all’art. 5 del Capitolato tecnico inerente gli “strumenti informatici proposti per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri”,

Pertanto il periodo esatto che deve leggersi è  il seguente:

“il concorrente è tenuto a corredare la parte descrittiva con una apposita sezione dedicata esclusivamente (no testo) alle rappresentazioni delle funzionalità espletate dagli strumenti informatici messi a disposizione del Committente; detta sezione è esclusa dal computo delle 40 facciate ammesse, come sopra indicato, ma dovrà rispettare il limite massimo delle 10 facciate;

Si conferma che in caso di possesso di più di uno strumento informatico, possano essere dedicate 10 facciate per ciascuno strumento informatico.


Quesito 3 

Con riferimento all'art. 12 - "SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE" di cui al disciplinare, si chiede una gentile conferma che la sottoscrizione della documentazione per mezzo della firma digitale (formato p7m) superi la sottoscrizione "con firma leggibile per esteso".

Risposta: Si conferma  che la documentazione deve essere sottoscritta per mezzo di firma digitale.


Quesito 4

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto indicato al punto 9. SOGGETTI AMMESSI del BANDO/DISCIPLINAREINTEGRALE DI GARA, ed in specifico al periodo: “Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituitopresso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede,oppure devono averpresentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministerodell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24novembre2016)”.

Risposta: Si comunica che tale periodo è stato inserito al punto 9. SOGGETTI AMMESSI del BANDO/DISCIPLINAREINTEGRALE DI GARA, per mero errore materialee quindi non se ne deve tenere conto.

Proprietà dell'articolo
modificato:giovedì 29 ottobre 2020

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