Corsi per operatori del settore alimentare (OSA) : informazioni utili e modalità di iscrizione
Gli operatori del settore alimentare (OSA) o i responsabili dei piani di autocontrollo devono possedere un’idonea formazione in materia di igiene alimentare e sono obbligati ad assicurare la formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti tramite lo svolgimento di appositi corsi svolti in conformità alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
La formazione può essere svolta direttamente dalle imprese alimentari nei confronti del personale di appartenenza, sempre che sia compatibile con i requisiti previsti opportunamente documentati. La formazione deve essere connessa alla tipologia di mansione svolta e appropriata in relazione alla tipologia di impresa alimentare, deve prevedere un aggiornamento periodico e deve essere documentata attraverso il possesso dell’attestato formativo.
Il conseguimento dell'attestato di formazione previsto dalla Legge Regionale n. 11/2003 e s.m.i. è un requisito necessario per i lavoratori del settore alimentare che svolgono mansioni con livelli di rischio elevato (livello due) o medio (livello uno), come indicato nella Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 311 del 4.03.2019.
Le persone già in possesso di specifici titoli di studio anche se svolgono mansioni classificate “a rischio”, possono ottenere direttamente l’attestato senza frequentare corsi di formazione.
Consulta la tabella dei livelli di rischio e titoli di studio.
La formazione prevista dalla L.R. 11/03 e s.m.i. può essere erogata oltre che dalle Aziende USL, tramite i Dipartimenti di Sanità Pubblica, anche da:
- Enti di formazione professionale;
- Associazioni di categoria del settore;
- Operatori del settore alimentare, solo per il proprio personale alimentarista.
Per conoscere gli elenchi degli Enti e delle Strutture accreditati per la formazione, sia di tipo frontale che a distanza, degli alimentaristi sul territorio regionale vai alla specifica sezione del sito Alimenti & Salute della Regione Emilia-Romagna.
L’attestato di formazione deve essere acquisito prima di essere adibiti a qualsiasi mansione compresa fra quelle ad alto e medio rischio. Il personale alimentarista può essere avviato anche ad un’attività lavorativa compresa nelle categorie sopraddette, purché sotto il diretto controllo del responsabile dell’impresa alimentare o di suo delegato, fatto salvo l’obbligo di effettuare la formazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
Il personale addetto alle mansioni individuate nei livelli 2 ed 1 è tenuto ad effettuare almeno un aggiornamento, rispettivamente triennale e quinquennale in base al livello di rischio lavorativo, in materia di igiene della produzione alimentare, della durata minima di tre ore. Tale aggiornamento è gestito direttamente dall’OSA tramite associazioni di categoria del settore, enti di formazione o, solo per il proprio personale alimentarista, con propri operatori qualificati.
Importante: Il Dipartimento di Sanità Pubblica eroga esclusivamente il corso base di formazione per coloro che non sono mai stati in possesso dell'attestato di formazione per alimentaristi (conseguito presso Ausl o altre strutture autorizzate). Il corso base ha la durata complessiva di 3 ore indipendentemente dalla categoria di mansione svolta.
Al termine del corso, dopo una prova finale, viene rilasciato un attestato di formazione, che sostituisce in Emilia-Romagna il libretto di idoneità sanitaria, abolito con la legge regionale n. 11/2003.
In attesa della definizione del nuovo tariffario regionale che prevederà il pagamento di un ticket, il corso base suddetto continuerà ad essere realizzato a titolo gratuito.
Per partecipare ai corsi di base organizzati dal Dipartimento di Sanità Pubblica è necessaria la prenotazione.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione ai corsi di formazione di base per gli operatori alimentaristi può essere effettuata attraverso il servizio di iscrizione online. ATTENZIONE: possono iscriversi ai corsi SOLO chi richiede per la prima volta il RILASCIO dell’ATTESTATO DI FORMAZIONE (e quindi non ne è già in possesso).
Poiché i corsi sono riservati a chi richiede per la prima volta l’attestato di formazione, occorre compilare il modulo di autocertificazione in cui si dichiara che si intende frequentare un corso di formazione e non di aggiornamento.
Più sotto, nella pagina, sono riportate le istruzioni per l’accesso al servizio di iscrizione on line.
Per eventuali informazioni o per assistenza, è possibile:
- inviare una e-mail a: alimentaristi@pec.ausl.pr.it
- rivolgersi, il venerdì mattina dalle 9 alle 12, alle sedi SIAN distrettuali (Parma, Via Vasari 13/A – Fidenza, Via Don Enrico Tincati 5 – Langhirano, Via Roma 42/1 – Fornovo di Taro, Via Solferino 37)
Come fare per l'iscrizione on line (SOLO per chi richiede per la prima volta il RILASCIO dell’ATTESTATO DI FORMAZIONE)
- Accedi alla pagina di iscrizione online
- Ti appariranno i corsi disponibili e, per ogni corso, troverai riportati la sede di svolgimento, la tipologia, la data del corso, il numero di posti totali e i posti disponibili.
- Seleziona il corso di tuo interesse, cliccando sulla relativa riga.
- Ti verranno mostrate le informazioni relative al corso, clicca su: iscrizione
- Inserisci il tuo codice fiscale e clicca su verifica se presente in anagrafe. Completa o modifica se necessario i dati già presenti . Se, invece, il tuo codice fiscale non è presente in anagrafe, inserisci i tuoi dati completi di: cognome e nome, nazione estera di nascita (solo per i soggetti nati all'estero), comune di nascita (solo per i soggetti nati in Italia), data di nascita, professione, indirizzo (es. VIA VERDI 24), CAP (codice avviamento postale), comune di residenza, telefono (non utilizzare spazi o elementi di separazione).
- Terminato l'inserimento dei dati clicca su conferma dati e iscrivi.
- Quindi, clicca su stampa la ricevuta di avvenuta iscrizione
Documenti necessari il giorno del corso
Occorre presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità e, più precisamente:
- per i cittadini italiani: carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica;
- per i cittadini dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) è necessario un documento di identità rilasciato o dalla Repubblica Italiana o dallo Stato di appartenenza, purché siano comprensibili nome, cognome data e luogo di nascita e sia presente una fotografia dell'interessato.
- per i cittadini extracomunitari il permesso/ricevuta di rinnovo/carta di soggiorno in originale e un documento rilasciato dalla Repubblica Italiana (carta d'identità, patente di guida) o il proprio passaporto.
E’ necessario inoltre consegnare l’autocertificazione in cui si dichiara che si intende frequentare un corso di formazione e non di aggiornamento.
Da questa pagina web è possibile scaricare e consultare la normativa inerente i corsi, il materiale didattico del corso e la dispensa del corso in 5 lingue (vedi sezione allegati).
Le sedi SIAN distrettuali sono competenti per:
- rilascio duplicati attestati già emessi
- accreditamento corsi di formazione e aggiornamento
- rilascio attestati permanenti a soggetti in possesso di idonei titoli di studio
Delibera Giunta RER n. 311 del 04.03.2019
Modello Autocertificazione
Tabella dei livelli di rischio e titoli di studio
Legge regionale n.11 del 2003
DGR n.342 del 2004
Dispensa in lingua italiana
Dispensa in lingua inglese
English
Dispensa in lingua francese
Français
Dispensa in lingua araba
Arabe/Arabic
Dispensa in lingua cinese
modificato: | martedì 2 aprile 2024 |
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