Esenzione in base al reddito

Le esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per reddito vengono attribuite e rinnovate automaticamente sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tutte le esenzioni ticket per reddito, per disoccupazione e per i nuclei familiari con almeno 2 figli a carico hanno validità annuale: dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Alla scadenza l'esenzione viene rinnovata d’ufficio, se il cittadino risulta averne diritto.

Tramite Fascicolo sanitario elettronico, i cittadini possono verificare se l’esenzione è stata rilasciata d’ufficio da parte dell’Azienda sanitaria: basta accedere al proprio fascicolo e visualizzare i propri dati personali nella sezione “profilo”.

Chi riceve questo tipo di esenzione, ma ritiene di non averne diritto, può richiederne la cancellazione.

Chi ha diritto all’esenzione per reddito

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito familiare fiscale lordo annuo:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo con reddito familiare fiscale lordo annuo inferiore a 36.151,98 € (riferito all'anno precedente) (codice esenzione E01)

  • i cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti un nucleo con reddito familiare fiscale lordo annuo inferiore a 36.151,98 € (riferito all'anno precedente); l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01)

  • i disoccupati con più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in passato già occupati, e i famigliari a carico, con reddito familiare fiscale lordo annuo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Ricorda: se eri già in possesso della esenzione E99 (lavoratori colpiti dalla crisi) e richiedi anche l’esenzione E02, questa andrà a sostituire la E99 (che verrà quindi annullata)

 

Nota Bene: ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione (che deve essere autodichiarato). Lo stato di disoccupazione e la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione

  • i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03)

  • i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04)

  • i lavoratori colpiti dalla crisi; rientrano in questa categoria i residenti in Emilia-Romagna disoccupati (che hanno perso il lavoro dopo il 1 ottobre 2008), o in cassa integrazione (straordinaria, ordinaria o in deroga), o in mobilità, o con contratto di solidarietà e i familiari a carico (codice esenzione E99). Ricorda: se eri già in possesso della esenzione E02 non è necessario richiedere anche la E99 (anche se possiedi i requisiti per ottenerla); se invece la richiedi, andrà a sostituire la precedente E02 (che verrà quindi annullata). Qui le informazioni utili

 

Cosa fare se l’esenzione è scaduta e non viene rinnovata d’ufficio

Se l’esenzione per reddito è scaduta e non è stata ancora riconosciuta d’ufficio è necessario presentare l‘autocertificazione tramite il FSE che registra direttamente l’esenzione sull’Anagrafe Sanitaria Regionale.

In particolare, deve presentare l’autocertificazione chi:

  • non è presente negli elenchi di Agenzia delle Entrate, ma ritiene di avere i requisiti per avere diritto all’esenzione da reddito E01, E03, E04
  • ritiene di avere diritto al riconoscimento di esenzione per disoccupazione E02 o per lavoratori colpiti dalla crisi E99 . Non è previsto il riconoscimento automatico, quindi i cittadini interessati devono presentare l’autocertificazione tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
  • ha diritto all’esenzione FA2, ad esempio per la recente nascita di un figlio 

 

Consulta la pagina della Regione Emilia-Romagna, con tutte le tipologie e requisiti per ottenere le esenzioni.

Nota bene: a chi ha già una esenzione totale dal ticket per altri motivi (ad esempio per invalidità), non serve richiedere anche l’esenzione per reddito perché in ogni caso non è tenuto al pagamento di alcun ticket.

Presentare l’autocertificazione tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico è più semplice, perché molti dati necessari sono già compilati in modo automatico (dati anagrafici, scadenze); vengono richieste, in maniera guidata, solo le informazioni necessarie per il tipo di esenzione in questione. Di fatto, è più difficile sbagliare la compilazione e anche il controllo dell'autocertificazione da parte dell'Azienda Usl è semplificato. Non solo: si riducono anche i tempi di comunicazione di eventuali incongruenze.

Per accedere al proprio FSE occorre avere le credenziali SPID (scopri come attivare le credenziali).

Le autocertificazioni vengono inviate all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei requisiti: nel caso emerga una non conformità dell’autocertificazione, il cittadino riceverà tramite FSE una comunicazione da parte della sua Azienda USL per il pagamento dei ticket eventualmente non corrisposti. 

 

Si ricorda che per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico è necessario essere in possesso di credenziali SPID. Qui le informazioni.

Chi non è in possesso delle credenziali per accedere al proprio FSE potrà presentare un’ultima autocertificazione cartacea presso gli sportelli Unici distrettuali.

Nota bene - Per eventuali informazioni di natura fiscale e per verificare il contenuto della dichiarazione dei redditi, si consiglia di rivolgersi ai centri di assistenza fiscale quali C.A.F., patronati, fiscalisti, commercialisti o direttamente all’Agenzia delle Entrate. Gli sportelli Unici e gli URP non sono titolati ad effettuare valutazioni di natura fiscale.

Annullamento o revoca

E' possibile scaricare anche il modulo per richiedere l'annullamento o la revoca dell'attestato di esenzione rilasciato dall'Azienda Usl, da utilizzare nel caso in cui siano venuti meno i requisiti per l'esenzione e la delega per la consegna e ritiro della documentazione da presentare seguendo queste modalità:

 

L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000. 

 

Note

Per gli assistiti che hanno l'assistenza temporanea (presso un'Azienda USL diversa da quella di residenza) e per i cittadini stranieri e Ue con l'assistenza a scadenza, la validità dell'attestato  non può superare la data di scadenza dell'assistenza.

Dove rivolgersi

Per informazioni: Uffici Relazioni con il Pubblico presenti nei quattro distretti dell’Azienda

Per rilascio tessera di esenzione: Sportelli Unici presenti nei quattro distretti dell’Azienda
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modificato:venerdì 12 aprile 2024

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